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Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005 (Rv. 585742 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di compravendita - Fallimento del promittente venditore - Applicabilità dell'art. 72, quarto comma, legge fall. - Sussistenza - Avvenuta esecuzione della prestazione da parte del promissario acquirente - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585742-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Nel contratto preliminare di compravendita immobiliare, diversamente da quanto accade nel preliminare di permuta, l'avvenuta esecuzione del contratto da parte del promissario acquirente non impedisce, in caso di fallimento del promittente venditore, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferitagli dall'art. 72, quarto comma, della legge fall. Nella compravendita, infatti, non si riscontra quell'identità di ruoli tra le parti che caratterizza la permuta, in cui ciascuno dei contraenti assume, al tempo stesso, la posizione di alienante ed acquirente, e non è quindi applicabile il principio secondo cui l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di uno dei contraenti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto definitivo determina l'insorgere "ex uno latere" degli effetti finali dell'operazione economica programmata, realizzando quindi, rispetto ad una delle parti, lo stesso risultato giuridico ricollegato, nella previsione delle stesse, alla stipulazione del definitivo. Non si giustifica, pertanto, una disciplina uniforme degli effetti della dichiarazione di fallimento, tale da escludere, in caso di sopravvenuto fallimento del venditore, l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto, qualora l'acquirente abbia già eseguito la propria prestazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 73, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1552

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)