Sez. 2, Sentenza n. 4631 del 22/05/1990 (Rv. 467339 - 01)
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA ANIMUS DOMINI) - LUNGA DURATA DELL'ATTIVITÀ - PRESUNZIONE DI NON TOLLERANZA.*
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA ANIMUS DOMINI) - LUNGA DURATA DELL'ATTIVITÀ - PRESUNZIONE DI NON TOLLERANZA.*
Gli Atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 cod. civ. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'Esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità (o da rapporti di buon vicinato sanzionati dalla consuetudine), i quali, mentre "a priori" ingenerano e giustificano la "permissio", conducono per converso ad escludere nella valutazione "a posteriori" la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Pertanto nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se una attività corrispondente all'Esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo. (Conf 1185/86, mass n 444671; (Conf 1620/84, mass n 433696; (Conf 697/83, mass n 425440).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)