Sez. 2, Sentenza n. 1620 del 08/03/1984 (Rv. 433696 - 01)
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") - ATTIVITÀ CORRISPONDENTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE - PERSISTENZA PROLUNGATA NEL TEMPO - PRESUNZIONE DI ESCLUSIONE DI UNA SITUAZIONE DI TOLLERANZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") - ATTIVITÀ CORRISPONDENTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROPRIETÀ O DI ALTRO DIRITTO REALE - PERSISTENZA PROLUNGATA NEL TEMPO - PRESUNZIONE DI ESCLUSIONE DI UNA SITUAZIONE DI TOLLERANZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività, corrispondente all'Esercizio della proprietà o di altro diritto reale, sia stata compiuta con l'altrui tolleranza, e, quindi, sia inidonea all'acquisto del possesso (art. 1144 cod. civ.), la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso della esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato, tenuto conto che nei secondi, di per sè labili e mutevoli, è più difficile il mantenimento di quella tolleranza per un lungo arco di tempo. (V 2280/71, mass n 353128; (V 3495/59; (V 675/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)