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Sez. L - , Ordinanza n. 1680 del 26/01/2021 (Rv. 660283 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo ai fini contributivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660283-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della l. n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n. 233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)