Sez. L, Sentenza n. 8434 del 27/05/2003 (Rv. 563621 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Iscrizione all'albo delle imprese artigiane - Carattere costitutivo ai fini contributivi - Esclusione.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non ha valore costitutivo per l'insorgenza del rapporto assicurativo dell'artigiano (ai sensi delle leggi n. 463 del 1959 e n.233 del 1990), e del conseguente obbligo contributivo, i quali vengono ad esistenza automaticamente con l'espletamento, da parte del titolare dell'impresa, delle attività aventi le caratteristiche previste dagli artt. 3 e 4 della medesima legge.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 04/07/1959 num. 463 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)