Sez. 1, Sentenza n. 561 del 28/01/1982 (Rv. 418280 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - ESECUTIVITÀ AGLI EFFETTI CIVILI - ACCERTAMENTO DELL'INCONSUMAZIONE SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLA CONTROPARTE E DI TESTIMONIANZE "DE RELATO" - VALIDITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - ESECUTIVITÀ AGLI EFFETTI CIVILI - ACCERTAMENTO DELL'INCONSUMAZIONE SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI RESE DALLA CONTROPARTE E DI TESTIMONIANZE "DE RELATO" - VALIDITÀ.*
L'esecutività agli effetti civili del rescritto della S.congregazione dei sacramenti di dispensa del matrimonio rato e non consumato non può essere negata ove l'inconsumazione del matrimonio sia stata accertata anziché con l'inspectio corporis sulla base di dichiarazioni rese dalla controparte e di testimonianze de relato poiché: la garanzia di certi mezzi di prova non rientra fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato; nella delibazione delle sentenze pronunciate in altri ordinamenti giuridici il giudice italiano non deve esaminare se le norme applicate (specie quelle processuali) in quel procedimento corrispondano al nostro sistema ed offrano le medesime garanzie; anche il nostro ordinamento giuridico riconosce la possibilità di utilizzare le dichiarazioni delle parti e le testimonianze de relato come mezzi di convincimento per il giudizio di inconsumazione del matrimonio.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)