Sez. 1, Sentenza n. 2325 del 16/03/1999 (Rv. 524167 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE | Delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale per riserva mentale - Valore probatorio attribuibile alla deposizione " de relato ex parte actoris" - Limiti - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - IN GENERE
In sede di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario per riserva mentale, negare ogni validità alla testimonianza "de relato ex parte actoris" può costituire soltanto un orientamento di massima, da riscontrare di volta in volta secondo la particolarità del caso concreto, dovendosi escludere la conoscibilità diretta di intuizioni e stati d'animo del nubente, delle cui confidenze sono destinatari elettivi i parenti più prossimi, e non potendo il giudice esigere, per il principio della libera prova e, in mancanza di diversa disposizione di legge, un mezzo di prova diverso da quello disponibile, salvo valutarne il risultato, una volta esperito, secondo il proprio apprezzamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)