Sez. 1, Sentenza n. 7618 del 19/08/1996 (Rv. 499232 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - EFFETTI - IN GENERE | Adozione del figlio del proprio coniuge riconosciuto da entrambi i genitori - Cognome dell'adottato - Assunzione del solo cognome dell'adottante - Esclusione - Regola del doppio cognome ex art. 299, primo comma, cod. civ. - Applicabilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - EFFETTI - IN GENERE
In ipotesi di adozione del figlio del proprio coniuge ai sensi dell'art. 44 lett. b) della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nella quale, stante il richiamo contenuto nel successivo articolo 55 della stessa legge, trova applicazione l'art. 299 cod. civ.) l'adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori non assume il solo cognome dell'adottante ma antepone tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del menzionato articolo 299, regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l'adozione del maggiorenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dal cit. art. 44 della legge n. 184 del 1983, secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 299 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 55 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)