Sez. 1, Sentenza n. 4395 del 10/04/1992 (Rv. 476725 - 01)
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Dichiarazione di adozione - Effetti | Eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 27 primo, secondo e terzo comma della legge n. 184 del 1983; del titolo II del capo II della stessa legge - Manifesta infondatezza.
Adozione - Adozione (dei minori d'età) - Dichiarazione di adozione - Effetti
Sono manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale: a) dell'art. 27, primo comma, della legge n. 184 del 1983, in relazione all'art. 29 Cost., nella parte in cui stabilisce che il minore acquista, a seguito dell'adozione, lo stato di figlio legittimo degli adottandi, anche quando ne sia conosciuta la famiglia naturale; b) dell'art. 27, primo e terzo comma, in relazione agli artt. 13, 20 (secondo comma) e 31 (primo comma) Cost., nella parte in cui stabiliscono che l'adottato assume il cognome degli adottandi e dispongono la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine; c) dell'art. 27, terzo comma, in relazione all'art. 3, primo e secondo comma, Cost., in quanto impedisce ai genitori e ai parenti naturali anche solamente di vedere il proprio figlio e parlargli, una volta che sia stato adottato; d) del titolo II del capo II della legge n. 184 del 1983 e dell'art. 27, terzo comma, in relazione agli artt. 29, 30 (secondo comma) e 31 (primo e quarto comma) Cost., in quanto consentono che i figli minori siano sottratti alla famiglia naturale. Infatti, non può essere ritenuta la così pretesa violazione dei diritti inviolabili dell'uomo, quali quello al nome, alla propria individualità e alla propria origine, nonché l'affermata violazione dei diritti della famiglia di provenienza, atteso che essendo il minore titolare del diritto inviolabile a crescere come persona in un ambiente idoneo, fra gli interessi diversi garantiti dalla Costituzione, secondo discrezionali scelte del legislatore, resta privilegiata la tutela dell'interesse del minore sopra indicato, pur nel necessario bilanciamento con l'interesse dei genitori naturali e della famiglia di origine.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Costituzione art. 3 com. 2, Costituzione art. 20 com. 2, Costituzione art. 29, Costituzione art. 30 com. 2, Costituzione art. 31 com. 1, Costituzione art. 31 com. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)