Sez. 1, Sentenza n. 2901 del 22/07/1976 (Rv. 381664 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DI TUTTE LE PARTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - ECCEZIONE - LEGITTIMAZIONE DI TUTTE LE PARTI.*
L'Estinzione del processo, a norma dell'art 305 cod proc civ, per mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio di sei mesi dall'interruzione (nella specie, a seguito di morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal procuratore), puo essere eccepita da ognuna delle parti in causa, non solo da quella nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo. (V 1521/74, mass n 369656; (V 45/67, mass n 325670).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)