diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1521 del 22/05/1974 (Rv. 369656 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PER MANCATA RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369656-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - PER MANCATA RIASSUNZIONE - ECCEZIONE DI ESTINZIONE - LEGITTIMAZIONE.*

Ove sia stata dichiarata l'interruzione del processo per una delle cause di cui agli artt 299, 300, 301 cod proc civ ed il processo non sia stato proseguito o riassunto ai sensi dell'art 302 e 303 dello stesso codice, ciascuna delle parti puo eccepirne la Estinzione. (Conf 45'67, mass n 325670).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)