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Sez. U, Sentenza n. 1509 del 09/03/1982 (Rv. 419327 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - IN GENERE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA VIETANTE ILLEGITTIMAMENTE LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI DETERMINATE CATEGORIE DI CANDIDATI - INVALIDAZIONE DELL'INTERO BANDO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419327-01

IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - BANDO DI CONCORSO - IN GENERE - NULLITÀ DELLA CLAUSOLA VIETANTE ILLEGITTIMAMENTE LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI DETERMINATE CATEGORIE DI CANDIDATI - INVALIDAZIONE DELL'INTERO BANDO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - CONSEGUENZE.*

La nullità della clausola inserita in un bando di concorso indetto da un ente pubblico economico, che vieta illegittimamente di partecipare al concorso a determinate categorie di candidati, ove non risulti il suo carattere essenziale rispetto alla Determinazione dell'ente di indire il concorso, sì da invalidare l'intero bando a norma dell'art. 1419 cod. civ., comporta, a favore di coloro che abbiano cionondimeno partecipato al concorso, superando le relative prove, il diritto di essere assunti nonostante le limitazioni stabilite nel bando, nonché eventualmente il diritto al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità precontrattuale del datore di lavoro, ove il comportamento di quest'ultimo, nell'introduzione della clausola invalida, risulti contrario a buona fede (art. 1337 cod. civ.). (V 4736/81. Mass n 415469).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)