Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 28/04/1982 (Rv. 420506 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO A PERSONE ESTRANEE AL NUCLEO FAMILIARE - INCLUSIONE - VISITE PERIODICHE, DONI E CONTRIBUTI ALLE SPESE DI MANTENIMENTO - IRRILEVANZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - AFFIDAMENTO A PERSONE ESTRANEE AL NUCLEO FAMILIARE - INCLUSIONE - VISITE PERIODICHE, DONI E CONTRIBUTI ALLE SPESE DI MANTENIMENTO - IRRILEVANZA.*
Ricorre una situazione di abbandono materiale e morale del figlio minore da parte dei genitori, quando questi lo affidino a persone estranee al nucleo familiare, col proposito che viva sempre ed esclusivamente con costoro, delegando così ad esse ogni compito di assistenza e di educazione, tanto più se non risulti alcuna ragione tanto seria e duratura da giustificare un proposito così grave e definitivo. In tale situazione, non può valere ad impedire la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore l'intento dei genitori di voler mantenere col figlio un rapporto affettivo mediante visite periodiche, doni, contributi alle spese del suo mantenimento o altre forme di interessamento, poiché l'interferenza dei genitori naturali con quelli di fatto chiamati a farne le funzioni è gravemente nociva allo sviluppo psichico del bambino, potendo generare sul piano affettivo, oltreché su quello materiale, pericolosi conflitti e confusioni. (V 688/81, mass n 411157; (Conf 941/77, mass n 384559).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)