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Sez. 1, Sentenza n. 4107 del 13/07/1982 (Rv. 422088 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - SALTUARIO AFFIDAMENTO DEL MINORE AD ESTRANEI PER RAGIONI PLAUSIBILI - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422088-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - SALTUARIO AFFIDAMENTO DEL MINORE AD ESTRANEI PER RAGIONI PLAUSIBILI - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di adozione speciale, ed ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, non può presumersi che i genitori abdichino alla loro funzione affettiva ed educativa nei confronti dei figli solo perché, per ragioni plausibili (come, ad esempio, per ragioni di lavoro o per altri impegni familiari), li lascino affidati ad altri, anche se estranei, per alcune ore del giorno, quando gli affidatari siano persone idonee, sotto tutti i punti di vista, a salvaguardare i minori, e quando i genitori, al rientro a casa, dedichino loro il tempo sufficiente per mantenere un rapporto proficuo. (V 2641/82, mass n 420506; (V 2216/81, mass n 412952; (V 688/81, mass n 411157).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)