Sez. 4, Sentenza n. 8541 del 23/06/1988 Ud. (dep. 29/07/1988) Rv. 178988 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - REATO COLPOSO - CONCORSO DI CAUSE E CONCORSO DI COLPE - VALUTAZIONE - RIFERIBILITÀ ALLA ENTITÀ DELLA PENA - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO ATTINENTE ALLA STATUIZIONE DEL CONCORSO E NON GIÀ ALL'ENTITÀ DELLA PENA - INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - REATO COLPOSO - CONCORSO DI CAUSE E CONCORSO DI COLPE - VALUTAZIONE - RIFERIBILITÀ ALLA ENTITÀ DELLA PENA - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO ATTINENTE ALLA STATUIZIONE DEL CONCORSO E NON GIÀ ALL'ENTITÀ DELLA PENA - INAMMISSIBILITÀ PER CARENZA DI INTERESSE.*
In tema di delitto colposo, ai fini penalistici, l'accertamento, in capo a un terzo (coimputato prosciolto, o meno) di concorso di causa nella produzione dell'evento si risolve, ai sensi dell'art. 133, primo comma n. 2, codice penale, nella valutazione del grado della colpa, e, quindi, dell'entità della pena. Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione proposta avverso la sentenza che ha assolto un coimputato (o ha negato il riconoscimento di concorso di colpa in capo a un terzo), qualora non sia stato impugnato il punto attinente la quantificazione della pena; infatti, il giudice della impugnazione non potrebbe ritualmente trarre, ai fini penalistici, alcuna conseguenza favorevole all'imputato. (V mass n 127078; (V mass n 129634; (V mass n 145057; (Conf mass n 138405).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 133 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)