Sez. L - , Sentenza n. 14415 del 27/05/2019 (Rv. 653977 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito reddituale - Reddito personale dell'assistito - Necessità - Reddito del nucleo familiare - Rilevanza - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di assegno di invalidità civile, ai fini della verifica della sussistenza del requisito reddituale previsto per il riconoscimento del beneficio, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della l. n. 247 del 2007 occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito, con esclusione del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 633 art. 14 septies com. 5, Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 35 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10 com. 5, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)