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Sez. L, Ordinanza n. 11672 del 26/05/2011 (Rv. 617452 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità civile - Requisito reddituale - Somma ricevuta a titolo di trattamento di fine rapporto - Inclusione nel reddito - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617452-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali, ove l'erogazione del beneficio (nella specie, l'assegno di invalidità civile) sia rapportato ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite va computato anche il trattamento di fine rapporto, trattandosi di una prestazione unica ed infrazionabile spettante solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non trovando applicazione l'esclusione contemplata dall'art. 3, sesto comma, legge n. 335 del 1995, prevista solo ai fini dell'assegno sociale erogato dall'INPS agli ultrasessantacinquenni sprovvisti di redditi o titolari di redditi inferiori alla soglia di legge.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)