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Sez. 1, Sentenza n. 315 del 19/01/1990 (Rv. 464890 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - NOTIFICA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1990-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464890-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - NOTIFICA - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In tema d'imposta di registro, la notificazione dell'accertamento di maggior valore è soggetta, ai sensi e nel vigore dell'art. 20 del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, alle Disposizioni di cui agli artt. 139 e segg. cod. proc. civ.. tale notificazione, pertanto, deve ritenersi validamente eseguita con le modalità previste dall'art. 143 cod. proc. civ., qualora il destinatario risulti trasferito, per destinazione ignota, dal luogo indicato nei registri anagrafici, ed altresì l'ignoranza della nuova residenza, dimora o domicilio non sia superabile con le ricerche od informazioni suggerite nel caso concreto dall'ordinaria diligenza (alla stregua di una valutazione che spetta al giudice tributario e non può essere direttamente effettuata dalla Corte di Cassazione, trattandosi della notificazione di un atto che è estrinseco al processo e che viene in discussione al fine dell'indagine sul corretto Esercizio del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria). (V 60/88, mass n 456715).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)