Sez. 1, Sentenza n. 60 del 11/01/1988 (Rv. 456715 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - ACCERTAMENTO DELLA IRREPERIBILITÀ - DILIGENZA NECESSARIA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI - ACCERTAMENTO DELLA IRREPERIBILITÀ - DILIGENZA NECESSARIA - POTERI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.*
Il ricorso alla notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili richiede l'oggettiva impossibilità per il notificante di individuare il luogo di effettiva residenza, domicilio o dimora del destinatario malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei casi concreti dalla comune diligenza. Pertanto, in caso di contestazione della legittimità di tale Forma di notificazione, il giudice deve accertare, in base alle prove dedotte, se il notificante conosceva o poteva conoscere, adottando la comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario e tale indagine può essere compiuta anche dalla Corte di Cassazione sia pure sulla scorta dei documenti e degli elementi di fatto già acquisiti al processo nelle fasi di merito. (Conf 6994/87, mass n 455172, sulla prima parte (Conf 2894/71, mass n 354130, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)