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Sez. U, Sentenza n. 2351 del 13/07/1972 (Rv. 359743 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DEFINIZIONE DEL PROCESSO PENALE CON LA FORMULA 'NON DOVERSI PROCEDERE PER ESSERE IGNOTI GLI AUTORI DEL REATÒ - DANNO NON PATRIMONIALE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359743-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DEFINIZIONE DEL PROCESSO PENALE CON LA FORMULA 'NON DOVERSI PROCEDERE PER ESSERE IGNOTI GLI AUTORI DEL REATÒ - DANNO NON PATRIMONIALE - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

Il risarcimento di danni non patrimoniali, dovuto solo a chi sia stato offeso da un reato, e dovuto anche se il processo penale si sia concluso con la formula 'per essere rimasti ignoti gli autori del reatò: in questa ipotesi l'Azione civile e normalmente impossibile solo per ragioni pratiche, onde essa puo ben essere esercitata nei confronti di chi e tenuto a rispondere dell'operato dell'agente se, pur essendo rimasto ignoto costui, sia pero certa la sua appartenenza ad una cerchia di persone legate con rapporto organico o di dipendenza da un determinato soggetto, il quale risponde sia per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali, sempre che sia certo che essi derivino tutti da Azione integrante gli estremi di un reato. (nella specie e stata affermata la responsabilita della pa per le lesioni subite da un privato, ad opera di un agente di ps rimasto ignoto, nel corso dello scioglimento di un assembramento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)