diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 (Rv. 642407 - 02)

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - TITOLO NULLO | Nullità o annullabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di nullità di clausole di un conto corrente bancario.
Stato
decisa il 2016-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642407-02

TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - TITOLO NULLO

L'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla una transazione tra la banca ed il cliente in regione della semplice nullità di alcune clausole di capitalizzazione trimestrale relative ad un contratto di conto corrente, senza uno specifico accertamento in ordine all'idoneità di tali clausole a determinare anche l'illiceità della causa del menzionato contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)