Sez. 1, Sentenza n. 2413 del 08/02/2016 (Rv. 638647 - 01)
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - TITOLO NULLO | Transazione su titolo nullo - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di contratti bancari.
TRANSAZIONE - INVALIDITÀ - NULLITÀ - TITOLO NULLO
L'art. 1972, comma 1, c.c. sancisce la nullità della transazione soltanto se questa ha ad oggetto un titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti, e non quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c. o per altre ragioni, mentre l'invalidità di cui al comma 2 del medesimo articolo consegue alla nullità di singole clausole del contratto base solo quando di esse risulti, ai sensi dell'art. 1419 c.c., l'essenzialità rispetto al contratto stesso. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la nullità di una transazione vertente su un contratto di conto corrente bancario con clausole di commissione di massimo scoperto, di rinvio agli usi su piazza e di anatocismo nulle, non essendo stata allegata alcuna illiceità della causa di quel contratto, né dedotta la sussistenza di un motivo illecito comune alle parti, nè affermata l'essenzialità di quelle clausole nell'economia del contratto medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1972, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)