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Sez. 3, Sentenza n. 2004 del 22/07/1966 (Rv. 323894 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A CHI NON NE FA COMMERCIO - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323894-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE A CHI NON NE FA COMMERCIO - APPLICABILITA - LIMITI.*

La prescrizione presuntiva del diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, stabilita dall'art. 2955, n. 5 cod. civ., e applicabile limitatamente ai casi in cui le merci sono acquistate da persone che le destinano al consumo o all'uso proprio o della propria famiglia, in quanto, in tali acquisti, il denaro per pagarne il prezzo non e ritraibile dalle merci e, per conseguenza, si suppone che, se il pagamento non e reclamato entro breve termine, e proprio perche esso, secondo la prassi, e stato eseguito subito o con brevissima dilazione. Non sono soggetti, invece, alla detta prescrizione quei rapporti che rientrano nell'orbita del commercio esercitato dall'acquirente, in quanto la compera e diretta ad un ulteriore scambio. In questo caso, non ha importanza il momento in cui si realizza il trasferimento ai terzi, il quale puo anche essere non immediatamente prossimo, e neppure hanno Rilevanza le trasformazioni a cui la merce sia stata sottoposta, per renderla idonea all'ulteriore scambiò cio perche le differenze ravvisabili tra l'una e l'altra delle ipotesi da ultimo accennate, attengono alle modalita dell'utilizzazione economica della merce e non incidono sulla natura commerciale dell'atto, quale deriva dalla circostanza che la merce sia stata acquistata per essere rivenduta. (nella specie, e stata esclusa l'applicabilita della prescrizione di cui al n.5 dell'art. 2955 cod. civ.al prezzo di installazioni elettriche eseguite, in favore di un imprenditore edilizio in appartamenti in costruzione, destinati alla vendita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)