Sez. 3, Sentenza n. 1742 del 06/05/1977 (Rv. 385461 - 01)
PRESCRIZIONI CIVILI - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - DEL DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE - MERCI DESTINATE AD ULTERIORE TRASFERIMENTO SIA PURE PREVIA LAVORAZIONE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INAPPLICABILITA.*
PRESCRIZIONI CIVILI - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - DEL DIRITTO DEI COMMERCIANTI PER IL PREZZO DELLE MERCI VENDUTE - MERCI DESTINATE AD ULTERIORE TRASFERIMENTO SIA PURE PREVIA LAVORAZIONE - PRESCRIZIONE PRESUNTIVA - INAPPLICABILITA.*
La prescrizione presuntiva del diritto dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, stabilita dall'art 2955, n 5 cod civ, e applicabile limitatamente ai casi in cui le merci sono acquistate da persone che le destinano al consumo o all'uso proprio o della propria famiglia, e non ai casi in cui la merce sia destinata ad essere ulteriormente trasferita, sia pure dopo essere stata sottoposta a lavorazione. (nella specie la Corte ha escluso l'applicabilita della prescrizione presuntiva al credito per il prezzo di pietrame venduto ad un imprenditore che lo aveva destinato all'esecuzione di opere commessegli in appalto). (V 2004/66, mass n 323894).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)