Sez. 2, Sentenza n. 2147 del 24/06/1972 (Rv. 359408 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI PAGAMENTO DI UNA INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - MANCATA CONTESTAZIONE SUL DEBITO E SULLA SUA MISURA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMAZIONE DI COSTUI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - RICHIESTA DEL LAVORATORE DI PAGAMENTO DI UNA INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - MANCATA CONTESTAZIONE SUL DEBITO E SULLA SUA MISURA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - LEGITTIMAZIONE DI COSTUI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Allorche il lavoratore chieda il pagamento di una integrazione degli assegni familiari senza che sulla debenza o sulla misura di essi sorga alcuna contestazione, non puo dirsi carente di legittimazione passiva il datore di lavoro convenuto in giudizio che tali assegni abbia gia riscosso dall' INPS dopo averne versato un anticipo al lavoratore.*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)