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Sez. L, Sentenza n. 1646 del 13/03/1982 (Rv. 419478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE IN DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI STESSI ASSEGNI - INAMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1982-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI - MODIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE IN DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI STESSI ASSEGNI - INAMMISSIBILITÀ - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DIFFERENZE.*

Il giudice del merito, ancorché investito del potere di qualificare giuridicamente l'Azione proposta in giudizio, non può mutarne gli elementi costitutivi, dando ingresso ad un'Azione diversa da quella esperita dalla parte, e, pertanto, ove il lavoratore abbia chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento degli assegni familiari, non può - senza violare il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato - condannare il convenuto al risarcimento dei danni per il mancato pagamento degli stessi assegni. Invero, tali due azioni differiscono, oltre che per oggetto e causa petendi, anche sotto il profilo dei soggetti legittimati, atteso che riguardo all'Azione intesa ad ottenere il pagamento degli assegni familiari non erogati, la legittimazione passiva non spetta (come, invece, nell'Azione di risarcimento) al datore di lavoro, che è un semplice adiectus solutionis causa, bensì all'i.N.P.S., che gestisce la cassa unica per gli assegni familiari. (V 1973/81, mass n 412667; (V 3289/80, mass n 407092; (V 2109/80, mass n 405763; (V 1020/80, mass n 404478; (V 2147/72, mass n 359408; (V 2730/68, mass n 335317).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 30/05/1955 num. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)