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Sez. 3, Sentenza n. 6835 del 13/12/1982 (Rv. 424466 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - INDICAZIONI NECESSARIE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - MANCANZA DELLE PREDETTE INDICAZIONI - ESONERO DEL VETTORE DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - PERDITA DELLE COSE PER DIFETTO DI CUSTODIA DA PARTE DEL VETTORE - ADDEBITO AL MITTENTE PER OMESSA INDICAZIONE DELLA NATURA E QUANTITÀ DELLE COSE DA TRASPORTARE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424466-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - MITTENTE - INDICAZIONI NECESSARIE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - IN GENERE - MANCANZA DELLE PREDETTE INDICAZIONI - ESONERO DEL VETTORE DA RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI - PERDITA DELLE COSE PER DIFETTO DI CUSTODIA DA PARTE DEL VETTORE - ADDEBITO AL MITTENTE PER OMESSA INDICAZIONE DELLA NATURA E QUANTITÀ DELLE COSE DA TRASPORTARE - CONDIZIONI.*

In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, l'Onere di esatta indicazione della natura e quantità delle cose da trasportare - che è a carico del mittente ex art. 1683, primo comma, cod. civ. - con la sanzione prevista dal successivo terzo comma, per cui sono a suo carico i danni derivanti dall'omissione o inesattezza di tali indicazioni, nonché il principio secondo il quale il vettore non risponde delle perdite e delle avarie dovute al fatto del mittente (art. 1693, primo comma, cod. civ.), comportano che occorre, volta per volta, accertare se la Mancanza di quelle indicazioni sia stata la causa della perdita delle cose consegnate per il trasporto, con la conseguenza che la perdita avvenuta per difetto delle adeguate misure di custodia da parte del vettore, in tanto può farsi risalire a fatto del mittente, a norma dell'art. 1693, primo comma, citato, con contestuale configurazione della fattispecie di cui al terzo comma del precedente art. 1683, in quanto si tratti di misure che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare per evitare la perdita e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato debitamente informato. (V 2474/63, mass n 263802).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1693

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)