Sez. 3, Sentenza n. 2474 del 11/09/1963 (Rv. 263802 - 01)
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - PER FATTO DEL MITTENTE E DEL DESTINATARIO - VALORI NON DENUNZIATI DAL MITTENTE - PERDITA IMPUTABILE A QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI.*
TRASPORTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE - PER FATTO DEL MITTENTE E DEL DESTINATARIO - VALORI NON DENUNZIATI DAL MITTENTE - PERDITA IMPUTABILE A QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI.*
In tema di responsabilita del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste piu la presunzione iuris et de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'Onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art 1683 comma primo cod civ) con la sanzione per cui 'sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazionì (art 1683 comma terzo cod civ), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal 'fatto del mittentè (art 1693 comma primo cod civ), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si puo parlare, in relazione all'art 1693 cod civ comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell'art 1683 comma terzo cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1683, Cod. Civ. art. 1693
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)