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Sez. 1, Sentenza n. 602 del 31/01/1995 Cc. (dep. 25/03/1995) Rv. 200496 - 01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - In genere | Cumulo delle pene - È di competenza del P.M. - Richiesta del P.M. al giudice dell'esecuzione - Omessa decisione di quest'ultimo - Illegittimità.
Stato
decisa il 1995-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200496-01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - In genere

Il cumulo delle pene ha natura amministrativa e ne è prevista la competenza del pubblico ministero in vista di una sollecita esecuzione della pena. Al giudice dell'esecuzione spetta di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni problema attinente al rapporto esecutivo sia nel caso in cui il condannato ritenga ingiusto il provvedimento adottato dal pubblico ministero, sia quando debba provvedersi sulle questioni preliminari rispetto al semplice computo delle pene che sono indicate dagli artt. 670-676 cod. proc. pen.. Ne consegue che, allorché il P.M. richiede al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi su questioni che costituiscono il presupposto della determinazione delle pene da unificare e di provvedere al cumulo delle pene che siano analiticamente indicate, il giudice non può sottrarsi al compito che gli è indicato e che rientra nelle sue funzioni di organo preposto alla decisione su ogni tema inerente al rapporto esecutivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 670, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)