Sez. 1, Sentenza n. 9287 del 01/12/2006 Cc. (dep. 05/03/2007) Rv. 236234 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative - Revoca dell'affidamento in prova - Determinazione della pena espiata - Competenza del tribunale di sorveglianza - Determinazione della pena da espiare - Competenza del pubblico ministero.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nel procedere alla revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza è competente a stabilire la quantità di pena da ritenersi espiata per effetto del tempo trascorso in regime di affidamento in prova, ossia il "presofferto", ma non può indicare la data nella quale il condannato deve essere rimesso in libertà per avere espiato l'intera pena, in quanto la determinazione della pena ancora da espiare spetta al pubblico ministero, il quale deve provvedere al cumulo di altri eventuali titoli di esecuzione sopraggiunti, ovvero spetta al giudice, in sede di incidente di esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)