diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27906 del 21/12/2011 (Rv. 620982 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Formazione del giudicato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in sede di appello) - Ammissibilità dell'eccezione di giudicato - Conseguenze - Obbligo del giudice di rimettere la causa sul ruolo - Necessità.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620982-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

L'eccezione di giudicato può legittimamente essere allegata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie in sede di appello), se soltanto dopo tale momento esso si è formato. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice non può ritenere tardiva l'eccezione ma deve rimettere la causa sul ruolo per consentire a chi l'ha sollevata il deposito della sentenza passata in giudicato ed all'altra parte di contraddire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)