Sez. 3, Sentenza n. 19772 del 23/12/2003 (Rv. 569206 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Configurabilità - Presupposto - Risultanza del giudicato da atti ritualmente acquisiti nel giudizio di merito - Necessità.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile anche in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, purché risulti da atti che siano stati acquisiti nel corso del giudizio di merito e che non siano, invece, prodotti per la prima volta in cassazione, operando in tale ultimo caso la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ.. Tuttavia la produzione è ammessa qualora il giudicato non si sia formato nel corso del giudizio di merito e il documento serva per dimostrare che è venuto meno l'interesse alla proposizione del ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha respinto l'eccezione di inammissibilità fondata sulla produzione della sentenza comprovante il giudicato, ed è giunta ad una tale conclusione sulla base della considerazione per cui quest'ultimo era intervenuto durante il giudizio d'appello e la produzione in quella sede era irritualmente avvenuta dopo la precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)