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Sez. U, Sentenza n. 925 del 22/12/1999 (Rv. 532453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione eseguita, nei confronti del procuratore costituito, non già nello studio del medesimo, ma in altra abitazione di sua proprietà - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussistenza - Sanatoria in conseguenza del deposito del controricorso - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Si ha mera nullità della notificazione - come tale sanabile - e non inesistenza ove la stessa sia stata eseguita in un luogo che abbia qualche riferimento con il destinatario. Ricorre tale evenienza quando la notifica sia stata effettuata, anziché presso lo studio del procuratore costituito, presso l'abitazione del medesimo procuratore, dovendo in tal caso essere applicata la disposizione contenuta nell'art. 291, primo comma cod.proc.civ. (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che la nullità del ricorso per cassazione effettuata non già presso lo studio del procuratore ma mediante consegna dell'atto alla figlia del professionista "convivente e capace" era stata sanata con il deposito del controricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)