Sez. 2, Sentenza n. 5201 del 11/04/2002 (Rv. 553662 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO | Morte del procuratore domiciliatario - Inefficacia dell'elezione di domicilio - Notificazione a persona e in luogo non riferibili al destinatario - Inesistenza - Costituzione del controricorrente nel giudizio di cassazione - Sanatoria - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO
Verificatasi la morte del procuratore domiciliatario, la quale comporta automaticamente l'inefficacia dell'elezione di domicilio, la notificazione del ricorso per cassazione ad altro difensore, peraltro privo di mandato o delega alcuna, in quanto avvenuta a persona ed in luogo in nessun modo riferibili al destinatario, deve essere considerata inesistente e non sanata dal deposito del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)