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Sez. 2, Sentenza n. 6170 del 16/03/2011 (Rv. 617082 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE | Recesso del prestatore d'opera in presenza od in assenza di giusta causa - Conseguenze - Onere della prova - Riparto - Criteri.
Stato
decisa il 2011-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617082-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - IN GENERE

Il prestatore d'opera intellettuale che receda dal contratto in presenza di una giusta causa ha diritto al compenso per le prestazioni già eseguite, a condizione che provi l'esistenza del suo credito e, dunque, anche il risultato utile derivato al cliente per la sua opera; ove, invece, il professionista receda senza giusta causa, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia dimostrato l'esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)