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Sez. 1, Sentenza n. 13753 del 27/06/2005 (Rv. 582359 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE | Compenso per l'opera svolta - Prova del risultato utile conseguito dal cliente - Onere gravante sul professionista - Sussistenza - Fattispecie concernente l'incarico comunale di redazione del progetto di ristrutturazione di un immobile.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582359-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL PRESTATORE D'OPERA INTELLETTUALE

In materia di professioni intellettuali, il professionista che recede dal contratto per giusta causa e chiede il compenso per le sue prestazioni, ai sensi dell'art. 2237, secondo comma, cod. civ., ha l'onere di dimostrare l'esistenza del credito, quindi anche il risultato utile derivato al cliente dallo svolgimento della sua opera (in applicazione del succitato principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un architetto, al quale un Comune aveva conferito l'incarico di redigere un progetto di adeguamento e di messa a norma di un immobile e che era receduto dal contratto successivamente alla redazione del progetto e alla mancata approvazione dell'esecuzione dell'opera ed aveva chiesto il pagamento del compenso, senza provare il risultato utile derivato al Comune dall'opera da lui svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)