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Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 21/05/2014 (Rv. 630813 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 449 del 1997 - Spettanza - Ricorrenza delle condizioni di legge - Insufficienza - Accertamento discrezionale del Centro di Servizi di Pescara per la verifica delle disponibilità finanziarie - Necessità - Agevolazioni indebitamente fruite - Attività di controllo e recupero da parte degli Uffici locali dell'Amministrazione finanziaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630813-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni per investimenti in nuova occupazione, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non è sufficiente la ricorrenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, essendo, al contrario, necessaria un'attività discrezionale da parte del Centro di Servizio delle imposte dirette di Pescara volta alla verifica della ulteriore sussistenza della disponibilità finanziaria, ed affiancandosi, altresì, a tale verifica formale, un'attività di controllo e recupero da parte degli Uffici locali dell'Amministrazione finanziaria delle agevolazioni indebitamente fruite.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)