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Sez. 5, Sentenza n. 9442 del 30/04/2014 (Rv. 630584 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 4 della legge n. 449 del 1997 - Ricorso avverso il relativo avviso di recupero - Legittimazione sostanziale e processuale - Centro di servizio delle imposte dirette ed indirette di Pescara - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630584-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di agevolazioni tributarie, il Centro di servizi delle imposte dirette ed indirette di Pescara ha potere di istruttoria, controllo ed, eventualmente, di riconoscimento del beneficio inerente il credito d'imposta, ma non anche di recupero del credito indebitamente utilizzato, spettando tale competenza all'Agenzia delle Entrate, che è titolare, quale ente impositore, della legittimazione sostanziale e, dunque, come desumibile dall'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche di quella processuale con riguardo al rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 4 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decr. Minist. Finanze 03/08/1998 num. 311 art. 6, Decr. Minist. Finanze 03/08/1998 num. 311 art. 7, Decr. Minist. Finanze 03/08/1998 num. 311 art. 8, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 28 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)