Sez. 1, Sentenza n. 2154 del 26/06/1968 (Rv. 334328 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - INSCINDIBILITA DEL RAPPORTO TRA PIU COOBBLIGATI CAMBIARI - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SEDE DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - INSCINDIBILITA DEL RAPPORTO TRA PIU COOBBLIGATI CAMBIARI - ESCLUSIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SEDE DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Il vincolo di solidarieta fra tutti i fideiussori ed obbligati cambiari, nei confronti del creditore, che abbia intimato precetto di pagamento, non determina la inscindibilita del rapporto processuale di opposizione alla esecuzione tra i singoli obbligati solidali ed il creditore istante. (nella specie, era stata accertata l'esistenza di un rapporto fidejussorio accessorio, sottostante a quello cambiario). Ove si sia in fase di impugnazione, il mancato intervento di uno dei coobbligati solidali, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria la integrazione del contraddittorio, potendo la sentenza, emananda dal giudice della impugnazione, conseguire ugualmente piena efficacia nei confronti dei soli partecipanti al giudizio d'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)