Sez. 1, Sentenza n. 3028 del 15/02/2005 (Rv. 579005 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Obbligazioni in solido - Azione del creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato in solido - Causa inscindibile - Configurabilità - Esclusione - In fattispecie non involgente profili attinenti alla cosiddetta solidarietà dipendente - Conseguenze - Omessa impugnazione della sentenza nei confronti del debitore principale - Dovere del giudice di appello di ordinare l'integrazione del contraddittorio - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
Le cause proposte nei confronti di più debitori in solido sono inscindibili, e danno pertanto luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio processuale, solo quando le stesse siano in rapporto di dipendenza, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro. Non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale in fase di impugnazione nel caso dell'azione proposta dal creditore nei confronti del debitore principale e del fideiussore coobbligato solidale, giacché il creditore ha titolo per richiedere l'intero nei confronti di ciascun debitore, di tal che è sempre possibile la scissione del rapporto processuale. Ne consegue che, in caso di appello promosso da parte del fideiussore - il quale, senza porre in questione profili relativi alla cosiddetta solidarietà dipendente, lamenti, come nella specie, il presunto inadempimento da parte della banca creditrice agli obblighi derivanti dal rapporto di fideiussione, tale da inficiare in ipotesi la validità o l'efficacia dell'obbligazione fideiussoria, ma non dell'obbligazione principale -, la mancata impugnazione della sentenza anche nei confronti del debitore principale, che abbia partecipato al giudizio di primo grado, non rende necessaria l'integrazione del contraddittorio "ex" art. 331 cod. proc. civ. riguardo a quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)