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Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 3982 del 29/02/2016 (Rv. 638852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Contratto di lavoro intermittente - Limitazione alle prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni - Possibile violazione del principio di non discriminazione in base all'età - Pregiudiziale comunitaria.
Stato
decisa il 2016-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

In tema di contratto di lavoro intermittente, va rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ex art. 267 T.F.U.E., la questione pregiudiziale sull'interpretazione del principio di non discriminazione in base all'età, che trova espressione nella Direttiva n. 2000/78/CE e nell'art. 21, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in vista di un possibile conflitto con l'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003, nella formulazione "ratione temporis" applicabile, il cui comma 2 ne prevede la stipula con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 34, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 21, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)