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Sez. L - , Sentenza n. 4223 del 21/02/2018 (Rv. 647269 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE | Contratto di lavoro intermittente - Limitazione ex art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 ai lavoratori infraventicinquenni - Principio di non discriminazione per età - Violazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647269-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE

L'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'art. 2, par. 1 e par. 2, lett. a), nonchè l'art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che regolano la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono interpretarsi nel senso che essi non ostano ad una disposizione, quale l'art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che autorizza il datore di lavoro a concludere contratti di lavoro intermittente con lavoratori con meno di venticinque anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detti lavoratori al compimento del venticinquesimo anno, in quanto tale disposizione, perseguendo una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro, non determina una discriminazione in ragione dell'età.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 34, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78, Tratt. Internaz. 12/12/2007 art. 21, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)