Sez. L, Sentenza n. 6659 del 29/04/2003 (Rv. 562531 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Controversia instaurata per l'accertamento del relativo diritto - Legittimazione passiva - Attribuzione all'ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore - Trasferimento di tale posizione ad altra gestione previdenziale - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Con riguardo al beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto - beneficio consistente in un incremento dell'anzianità contributiva realizzato attraverso la rivalutazione per il coefficiente 1, 5 dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto - , legittimato passivo rispetto alla domanda di attribuzione di detto beneficio è l'ente previdenziale detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio. Ne consegue che, nel caso di trasferimento di tale posizione da una ad un'altra gestione previdenziale, è l'ultimo ente, in quanto obbligato, sul piano sostanziale, ad erogare un'unica pensione commisurata al coacervo dei contributi computabili per legge (ivi compresi, quindi, quelli derivanti dall'accredito di cui al citato art. 13, comma ottavo, legge n. 257/1992), a dover subire, quale contraddittore passivo, l'azione giudiziaria volta al riconoscimento del diritto all'attribuzione di un siffatto accredito nel calcolo dell'ammontare della prestazione pensionistica dovuta al momento del collocamento a riposo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)