Sez. L, Sentenza n. 17000 del 29/11/2002 (Rv. 558844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Natura pensionistica - Conseguenze - Lavoratore assicurato nel tempo presso diverse gestioni previdenziali - Legittimazione passiva dell'ente tenuto alla erogazione del trattamento pensionistico - Sussistenza - Fondamento - Eventuali contrasti tra enti previdenziali sul trasferimento dei contributi - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Poiché il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992, come modificato dall'art. 1 del D.L. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria, nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'ente tenuto ad erogare la prestazione maturata, senza che possa avere rilievo il fatto che il periodo di esposizione all'amianto sia maturato allorquando il lavoratore era iscritto ad una diversa gestione previdenziale, ben potendo il giudice adito risolvere "incidenter tantum" eventuali questioni concernenti il monte contributi trasferito dall'ente previdenziale titolare del rapporto presupposto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimato passivamente l'INPDAI, rispetto alla domanda di rivalutazione dei contributi ex art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992, ancorché relativa ad un periodo nel quale il lavoratore era iscritto presso l'INPS).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 05/06/1993 num. 169 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1993 num. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)