diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1622 del 15/02/1995 (Rv. 490442 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO | Credito per imposta di registro - Riscossione - Privilegio speciale immobiliare - Decorso di cinque anni dalla data della registrazione - Decadenza dalla prelazione - Atto - Registrazione nel vigore del R.D. n. 3269 del 1923 - Decorso dal quinquennio nell'ambito temporale di vigenza del nuovo regime della imposta di registro - Decadenza dalla prelazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490442-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO

Il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 2772, primo comma, cod. civ. relativo ai crediti per imposta di registro si estingue, ai crediti per imposta di registro si estingue, ai sensi degli artt. 54, sesto comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e 56, quarto comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con il decorso di cinque anni dalla data della registrazione, precludendo allo Stato il potere di valersi della causa di prelazione anche nel concorso con altri creditori dello stesso debitore, senza che l'operatività della estinzione possa ritenersi limitata alla ipotesi di acquisto da parte di terzi dell'immobile oggetto dell'atto sottoposto ad imposta di registro. Tale decadenza dalla prelazione - non prevista dal R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 - opera anche se l'anzidetto privilegio, relativo ad imposta complementare di registro dovuta in relazione ad un atto registrato nel vigore del R.D. n. 3269 del 1923, viene fatto valere nell'ambito temporale di vigenza del nuovo regime della imposta di registro, introdotto prima con il D.P.R. n. 634 del 1972 e quindi con il D.P.R. n. 131 del 1986, atteso che le cause di prelazione, pur riconosciute dalla legge in considerazione della causa del credito, sono per loro natura destinate a rendersi operative nella fase della esecuzione coattiva del credito stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 54 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)