Sez. 5, Sentenza n. 11357 del 22/07/2003 (Rv. 565325 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO | Crediti relativi all'applicazione dell'INVIM - Estinzione - In cinque anni dalla registrazione - Imposta principale, complementare o suppletiva - Distinzione - Ininfluenza - Azione dell'amministrazione nei confronti dell'alienante - Decadenza - Incidenza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - SPECIALI: SUGLI IMMOBILI - CREDITI PER TRIBUTI - TRIBUTI INDIRETTI DELLO STATO
Il privilegio speciale sugli immobili, previsto dall'art. 2772 cod. civ., che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti nonché quelli relativi all'applicazione dell'INVIM, si estingue, secondo l'art. 56, quarto comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio operato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione, senza che possa distinguersi tra imposta principale, complementare o suppletiva, operando l'estinzione qualunque sia la natura del tributo, e quindi anche se sia in corso il procedimento per la determinazione dei valori e non vi sia stata, ai sensi dell'art. 76 dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986, decadenza dell'azione della finanza nei confronti dell'alienante, soggetto passivo dell'imposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2772 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)