Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12313 del 09/05/2019 (Rv. 653847 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Incompetenza - Termine per la riassunzione della causa - Decorrenza - Individuazione del “dies a quo” - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Il termine per la riassunzione della causa decorre, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dalla data di comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza ovvero, in mancanza, da quella della sua notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare "tamquam non esset", lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, la quale costituisce un atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)