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Sez. L, Sentenza n. 4805 del 24/05/1996 (Rv. 497767 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Sentenza di incompetenza - Termine per la riassunzione innanzi al giudice competente - Decorrenza - Fissazione da parte del giudice con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497767-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

Il termine per la riassunzione della causa ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. decorre dalla data della comunicazione della sentenza che abbia dichiarato l'incompetenza, in mancanza, da quella della notificazione, a nulla rilevando che il giudice, con statuizione da considerare priva di ogni efficacia, lo abbia fissato con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, che è atto interno alla cancelleria, di cui la parte non ha notizia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)