Sez. 5, Sentenza n. 281 del 12/01/2010 (Rv. 611258 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Immobili locati non strumentali all'attività d'impresa - Acquisto di beni e servizi ad essi relativi - IVA - Indetraibilità - Fondamento - Fattispecie in tema spese relative ad azienda concessa in affitto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, non è legittima la detrazione dell'imposta pagata in rivalsa dal contribuente per l'acquisto di beni e servizi relativi ad immobili dati in locazione al di fuori dell'attività propria dell'impresa e, per ciò, ad essa non direttamente strumentali, richiedendo l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 non solo il possesso da parte dell'acquirente della qualifica di imprenditore, ma anche l'inerenza dei beni o servizi acquistati all'attività di impresa e, quindi, il collegamento funzionale dell'acquisto all'esercizio dell'attività imprenditoriale, non essendo sufficiente che i costi vengano sostenuti per una migliore gestione dell'attività. (Fattispecie in cui il contribuente aveva detratto l'IVA pagata per spese di ristrutturazione di locali ed acquisto di attrezzature relative ad azienda concessa in affitto ad un terzo).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)