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Sez. 5, Sentenza n. 2729 del 24/02/2001 (Rv. 544170 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Detrazione dell'imposta ex art. 19 d.P.R. n. 633/72 - Requisiti - Inerenza - Sussistenza in assenza di operazioni attive - Condizione - Prova - Qualità di imprenditore dell'acquirente del bene - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544170-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

La detrazione di cui all'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'imposta assolta, dovuta o addebitata a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto di beni o servizi effettuato nell'esercizio d'impresa, richiede: a) che i relativi contratti siano stipulati dall'imprenditore in quanto tale; b) la inerenza dei beni o servizi all'attività di impresa. Tale inerenza, in assenza di operazioni attive, non può essere, però, presunta solo per la qualità di imprenditore individuale o societario dell'acquirente del bene, trattandosi di elemento puramente indiziario, rispetto ad una caratteristica che postula l'effettivo esercizio dell'impresa e che, dunque, esige la temporaneità di detta assenza ed il ricadere dell'acquisto medesimo in una fase preparatoria dell'impiego produttivo. Detto elemento, pertanto, deve trovare conforto in altre circostanze della concreta vicenda (con onere della prova a carico di chi invochi la detrazione), idonee ad evidenziare l'effettiva connessione dell'acquisto con l'espletamento della progettata attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)